Dato che molti utenti ci hanno chiesto quali fossero i requisiti precisi per l’iscrizione agli elenchi degli Agenti in Attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi e chi sono i soggetti esonerati dal sostenere l’Esame OAM, chiariamo qualche aspetto.

Gli articoli 128-quinquies e 128-septies del TUB, sono quelli che dispongono i requisiti per l’iscrizione negli elenchi, rispettivamente, degli Agenti in Attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, tra gli atri requisiti è disposto il superamento di un apposito esame.

Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 141/2010, l’art. 26 (disciplina transitoria) ha esonerato dall’esame e dalla prova valutativa coloro che, avendo avanzato domanda di iscrizione al 31 ottobre 2012, avessero svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106.

Successivamente, l’Unione Finanziarie Italiane ha chiesto chiarimento riguardo i soggetti che avendo svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 potessero essere o meno, sempre esonerati dall’esame.

A tal proposito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota DT 100579 –  21/12/2012 chiarisce come segue:

“Si ha presente che tali figure professionali di un soggetto erogante curano l’intero insieme delle procedure e delle valutazioni che sovraintendono la concessione di un finanziamento, ivi compresa la partecipazione alla delibera di affidamento e/o addirittura alla decisione, nonché la fissazione dei prezzi e le condizioni contrattuali. Ciò richiede un livello di professionalità assai elevato e assorbente cui non può darsi valenza solo nel periodo transitorio. Rimane fermo, ovviamente, l’obbligo anche per tali figure professionali di sottoporsi al previsto periodico aggiornamento. La formulazione della disposizione è tale che l’esonero dall’esame previsto a favore degli esponenti societari di banche ed intermediari finanziari si applica anche alle istanze di iscrizione presentate dopo il termine del 31 ottobre 2012, termine individuato ai sensi dell’art. 26, comma 1.”