Il titolo di studio è un attestato che certifica la conclusione di un percorso formativo attraverso una o più prove d’esame.
Un titolo di studio conseguito in un paese estero non comunitario deve ottenere il riconoscimento.
In Italia esistono diversi titoli di studio suddivisi a secondo del ciclo di istruzione.
Il Diploma
è un attestato rilasciato da un’autorità pubblica, che conferma il possesso di un titolo di studio.
Il Valore Legale
del titolo di studio indica il suo grado di ufficialità e la sua validità ai sensi della legge.
Nell’ordinamento giuridico italiano
il titolo di studio è un certificato, rilasciato da un’autorità scolastica o accademica pubblica oppure da un istituto privato legalmente riconosciuto dal Ministro dell’Istruzione, che si riferisce ad un corso previsto da un programma didattico certificato da leggi e regolamenti ministeriali o regionali.
Un titolo di studio deve avere valore legale per:
- Proseguire gli studi
- L’ammissione ad esami di Stato finalizzati all’iscrizione ad albi, collegi e ordini professionali
- Esercitare una professione o per partecipare a corsi professionali, ai fini previdenziali.
I cittadini non italiani possono far valere in Italia il proprio titolo di studio conseguito all’estero attraverso una procedura di riconoscimento.
Il Riconoscimento
Avviene quando un titolo di studio di scuola secondaria di 1° e 2° grado, un titolo universitario o un titolo di qualifica professionale conseguito in un altro paese, viene riconosciuto dal punto di vista giuridico e diventa quindi valido anche in Italia.
Cosa Riconoscere
- Diplomi di Scuola secondaria di 1° e 2° grado
- Diplomi Universitari
- Dottorati di Ricerca
- Titoli di Qualifica e Attestazioni di Iscrizione ad Albi Professionali
Cosa fare nel Paese di origine in cui è stato conseguito il titolo di studio:
- Effettuare una traduzione giurata del titolo di studio
- Legalizzare il Titolo di Studio
- Richiedere la Dichiarazione di Valore
La Traduzione
Deve essere effettuata da un professionista iscritto nelle liste dei traduttori giurati presso la rappresentanza diplomatica all’estero (Ambasciata di Italia e Consolato italiano).
La Legalizzazione
È la certificazione di un documento che ne garantisce l’autenticità.
Bisogna rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica all’estero (Ambasciata di Italia e Consolato italiano).
Se si è residenti in Italia, e non ci si può recare all’estero per fare la legalizzazione del titolo di studio, è possibile delegare un’altra persona o contattare la Rappresentanza Diplomatica Italiana per ricevere informazioni su come inviare i documenti in originale. Non sempre è necessario procedere con la legalizzazione (Vedere Convenzioni Internazionali) In alcuni casi l’Apostille può sostituire la legalizzazione
L’Apostille
è un timbro speciale apposto da un’autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell’originale.
L’Apostille è valida per gli stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ratificata dall’Italia con la legge 20 dicembre 1966 n. 1253 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione.
Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l’Apostille.
L’ “Apostille” non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude. Per consultare l’elenco degli Stati aderenti e le autorità competenti a rilasciare l’Apostille.
Non sono obbligatorie né la legalizzazione né l’apostille quando:
- il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);
- il titolo di studio è stato rilasciato da un’istituzione tedesca a seguito della Convenzione italo- tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici firmata a Roma il 16 giugno 1969 e ratificata dall’Italia con Legge 176/1973.
- Se un cittadino straniero ha conseguito un titolo di studio in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Germania, il titolo necessita solo della traduzione e non della legalizzazione o dell’Apostilla.
La Dichiarazione di Valore è:
- La descrizione ufficiale della qualifica che è stata conseguita nel paese di origine e verificata dalle Autorità italiane competenti.
- La Dichiarazione di Valore dà informazioni su un titolo di studio conseguito all’estero e sul suo valore nel Paese dove è stato svolto il corso di studi; ad esempio se il titolo di studio è stato rilasciato da un’istituzione ufficiale, la Dichiarazione contiene i requisiti di accesso al corso di studi, la durata del corso e le materie sostenute.
A chi Rivolgersi:
Alla Rappresentanza Consolare italiana nel paese dove è stato prodotto il titolo di studio (Ambasciata di Italia e Consolato italiano) che, in base agli accordi tra paese e l’Italia, richiederà alcuni documenti.
Verrà comunque richiesto il diploma originale del titolo autenticato dall’ente di istruzione ufficiale del sistema educativo del paese in cui è stato rilasciato, tradotto e legalizzato. Il riconoscimento di un diploma di scuola secondaria di 1° o 2° grado si chiama equipollenza.
L’equipollenza
è una forma di riconoscimento che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero, che verifica se corrisponde (ovvero se è equivalente) per livello, anni di scolarità e contenuti ad un titolo italiano in modo che possa dare un valore giuridico definendolo equipollente.
- dà valore giuridico ad un titolo di studi conseguito non in Italia;
- viene rilasciata a specifiche condizioni.
È possibile richiedere l’equipollenza di un titolo accademico estero a specifiche condizioni:
- il titolo deve essere stato rilasciato all’estero da un’Università o da un’altra istituzione di livello universitario che appartenga ufficialmente al sistema educativo del paese;
- deve essere un titolo finale di 1°, di 2° o di 3° ciclo (in linguaggio internazionale:
- deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo straniero.
Per richiedere l’equipollenza di un titolo di studio è necessario aver sostenuto in un paese straniero un ciclo di istruzione di:
- 8 anni per avere il diploma di 1° grado equipollente;
- 11/12 anni per avere il diploma di 2° grado equipollente.
L’equivalenza
è un giudizio che certifica che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.
L’equipollenza
conferisce valore giuridico all’equivalenza e riconosce la validità del titolo di studio straniero in Italia.
- Per cittadini di stati membri dell’Unione Europea e della Confederazione Elvetica è prevista una specifica procedura di riconoscimento.
- Per i cittadini di Paesi Terzi ancora non vi è una chiara applicazione della normativa rispetto ai titoli di istruzione superiore di 1° e 2° grado.
Allo stato attuale non ci sono indicazioni precise ed univoche rispetto all’ufficio competente e alle modalità per ottenere l’equipollenza di un titolo di studio di istruzione superiore di 1° e 2° grado.
Considerate le attuali difficoltà nel riconoscere un titolo di studio straniero di scuola secondaria di 1° e 2° grado, si segnala che è possibile presentarsi come studente “privatista”, presso un qualunque istituto scolastico italiano.
Per chi voglia, invece, riconoscere un diploma superiore di tipo professionale è possibile recarsi ai Ministeri competenti in Italia.
Un Organismo che svolge l’attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale è il CIMEA